venerdì 6 maggio 2011

Referendum: anche l’acqua a rischio

Dopo l’approvazione del decreto legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo" approvato ieri dalle commissioni riunite Bilancio e Cultura che, a nostro avviso, cancella le basi del referendum sul nucleare come abbiamo riportato in questo articolo, il Governo ha approvato il Decreto legge in materia di “Misure urgenti per lo sviluppo” il quale, tra le altre cose, prevede la norma sull’Autorità per l’acqua.

Il ministro dell’ambiente Prestigiacomo ha dichiarato che "L'organismo sarà autonomo, di nomina parlamentare con maggioranza qualificata dei 2/3, e raccoglierà ampliandola e perfezionandola l'eredità della Commissione "Conviri" che finora ha ben operato presso il Ministero dell'Ambiente".

Questo organismo avrà il compito di vigilare sulle risorse idriche e di effettuare opera di regolazione, anche tariffaria, delle medesime. Il ministro ha poi aggiunto che, in questo modo, "Ci saranno più garanzie per cittadini e per l'ambiente, più poteri regolatori sulle tariffe e sanzionatori per perseguire ogni possibile abuso”.

In base a quanto previsto in quest’ultimo decreto legge è possibile che ci siano delle ripercussioni sui referendum sull’acqua? Teoricamente no, visto che i due quesiti riguardano uno la privatizzazione dei soggetti gestori delle risorse idriche ed uno la possibilità che i prezzi vengano influenzati dal capitale investito. La norma, infatti, non cancella l’art. 23 bis  della Legge n. 133 del 6 agosto 2008 che prevede l’affidamento del servizio idrico a soggetti privati scelti tramite procedura di gara o l’affidamento a società a capitale misto pubblico-privato e non modifica neanche la sostanza del secondo quesito referendario sull’acqua che prevede l’abrogazione del comma 1 dell’art. 154 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (articolo che prevede che il gestore del servizio idrico possa definire il prezzo del servizio anche in base a quanto egli ha investito nello stesso). Maggiori dettagli in merito saranno comunque disponibili nel momento in cui il testo del decreto approvato ieri sarà disponibile.

Rimane molto curioso l’atteggiamento del Governo che sta battendo tutte le strade, siano esse inerenti la normazione, siano esse inerenti l’informazione (basti vedere quanto abbiamo scritto sulla questione Referendum e RAI) per “boicottare” i referendum. A tal proposito ci chiediamo da cosa derivino queste ultime proposte normative… se da una effettiva convinzione sostanziale (e allora ci chiediamo come mai non si sia seguita tale linea politica già in precedenza invece di aver posto in essere normative totalmente contrarie) o se da una mera questione di opportunità legata al referendum di cui si parla di meno: quello sul legittimo impedimento.

giovedì 5 maggio 2011

Salta il referendum sul nucleare?

Sembra che il destino del referendum sul nucleare sia ormai segnato.
Le Commissioni riunite V Bilancio e VII Cultura hanno concluso l'esame in sede referente del decreto-legge 34/2011: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo".
Abbiamo analizzato approfonditamente il testo approvato ed è emerso come tutte le richieste abrogative e modificative previste nel referendum sul nucleare siano state accolte ed ora il testo è pronto per l’esame dell’Assemblea.
Il testo completo approvato dalle Commissioni riunite è visionabile seguendo questo link al sito della Camera dei Deputati.
Allo stato delle cose, se il disegno passerà il vaglio dell’Assemblea, è quasi certo che il referendum sul nucleare non abbia più ragion d’essere. Nonostante questo rimangono attivi gli altri quesiti (sull’acqua e sul legittimo impedimento) non meno importanti; per questo noi de “La parola ai Cittadini” rinnoviamo ancora una volta l’invito di presentarsi alle urne ed esprimere la propria opinione, qualunque essa sia, sui quesiti referendari.

Il governo fa spesa…

Durante l’odierna conferenza stampa, il Presidente del consiglio Berlusconi ha dichiarato che ''E' inconcepibile non modificare il numero dei parlamentari. E' una cosa assolutamente da fare''.

Riapre in questo modo un tema già affrontato in passato inerente la riduzione del numero di parlamentari che compongono attualmente Camera e Senato della Repubblica (rispettivamente 630 e 315 componenti, per un totale di 945). Emerge però in maniera molto chiara una certa “contraddictio”, infatti la dichiarazione si inserisce in un contesto che si muove nella direzione opposta.

Nella stessa conferenza stampa il Premier ha infatti annunciato la nomina di 9 nuovi sottosegretari:

  • al Ministero delle infrastrutture e trasporti: on. Aurelio Salvatore MISITI;
  • al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: on.Roberto ROSSO;
  • al Ministero del lavoro e politiche sociali: on.Luca BELLOTTI;
  • al Ministero dello sviluppo economico: on. Daniela MELCHIORRE e on. Catia POLIDORI;
  • al Ministero dell’economia e finanze: on. Bruno CESARIO e sen. Antonio GENTILE:
  • al Ministero dell’ambiente: on. Giampiero CATONE;
  • al Ministero per i beni e le attività culturali: sen. Riccardo VILLARI.

e la ferma intenzione di non fermarsi a questi nomi, infatti lo stesso Berlusconi ha dichiarato ''Pensiamo a una decina di nuovi sottosegretari. In questo modo tanti parlamentari potranno trovare soddisfazione''. Su questo aspetto non abbiamo dubbi, in quanto ci sembra sempre più chiaro come al governo stia molto più a cuore la “soddisfazione” dei propri parlamentari (in special modo il gruppo “responsabile” che ha permesso al premier di rimanere in sella) piuttosto che quella dei cittadini.

''Stiamo facendo i conti, non possiamo non incrementare il numero dei componenti del governo. Stiamo pensando a un ddl apposito'' dichiara, inoltre, il presidente del consiglio. A fronte dei grossi problemi che deve affrontare il nostro Paese in questi tempi, in primis l’emergenza lavoro siamo profondamente convinti che siano assolutamente altre le cose che il Governo “non può non fare”.

Varato il regolamento Rai per il Referendum

Dopo vari tentativi non andati a buon fine la Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha approvato il regolamento sull'applicazione della par condicio per i referendum del 12 e 13 giugno.
I punti salienti sono i seguenti (il testo completo è visionabile in questo post):
“In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.” Sottolineiamo come sia stato fortunatamente bocciato un emendamento che prevedeva la ripartizione degli spazi in 3 parti uguali (favorevoli, contrari e sostenitori del non voto). Se questo emendamento fosse stato accolto gli spazi pro-referendum sarebbero stati ridotti ad 1/3 del totale.
“A decorrere dal 16 maggio 2011, la RAI cura l'illustrazione dei quesiti referendari e informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali, sulla data e gli orari della consultazione; i programmi sono trasmessi anche nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.” Questo articolo implica (purtroppo) che il silenzio sul referendum in RAI continuerà fino al 15 maggio.
“La Direzione di RAI Parlamento, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, predispone e trasmette in rete nazionale un ciclo di Tribune riservate ai temi dei referendum, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto…” Le tribune referendarie inizieranno non prima del 19 maggio.
“I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive.”
Il Presidente della commissione Zavoli ha tenuto a precisare che “con riferimento ad alcuni articoli di giornale che sostengono come egli abbia ceduto ad un ricatto, ricorda la decisione unanime assunta il 20 aprile il sede di Ufficio di Presidenza circa la priorità da garantire all'esame della delibera in materia di referendum, con la convocazione di tutte le sedute necessarie, rispetto all'Atto di indirizzo sul pluralismo, il cui esame sarebbe ripreso subito dopo, nella prima seduta utile. Ringrazia quindi i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato per i loro interventi a favore di un'intesa, confermando che nei giorni dal 17 al 19 maggio la Commissione procederà all'esame e all'approvazione dell'Atto di indirizzo in materia di pluralismo.”

In merito vogliamo ricordare come l’Atto di indirizzo sul pluralismo possa portare notevoli sconvolgimenti nel modo di gestire l’informazione politica in RAI e, per approfondire il tema, vi rimandiamo a questo nostro precedente articolo.

Regolamento Rai sul Referendum

Documento n. 12 - Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune relative alle campagne per i referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:


premesso

che con decreti del Presidente della Repubblica in data 23 marzo 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 4 aprile 2011, sono stati indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011 quattro referendum popolari aventi ad oggetto: l'abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; l'abrogazione parziale di norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare; l'abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale; l'abrogazione parziale del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito;


visto

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le “Tribune”, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;
c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;
d) considerata l’opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza su ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;
e) consultata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
f) considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l’esperienza applicativa di tali disposizioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:


Art. 1(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie del 12 e del 13 giugno 2011 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale sino alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione.
2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri deireferendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.

Art. 2(Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della RAI in riferimento alle consultazioni referendarie del 12 e del 13 giugno 2011 ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) la comunicazione politica è effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e tribune referendarie, previste all'articolo 5, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi con le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;
b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei referendum di cui all'articolo 6;
c) l'informazione assicurata mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
d) in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7, non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.


Art. 3(Soggetti legittimati alle trasmissioni)

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei referendum possono prendere parte: 
a) il Comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo quesito referendario è stato proposto da più Comitati promotori, essi devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni, alternandosi negli spazi relativi a tale quesito;
b) le forze politiche che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;
c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e b), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui al presente provvedimento.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), chiedono alla Commissione, entro i 5 giorni non festivi successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto. 
3. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari.
4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), ed il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario sono valutati dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 10. Con le medesime modalità la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.

Art. 4 (Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione)

1. A decorrere dal 16 maggio 2011, la RAI cura l'illustrazione dei quesiti referendari e informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali, sulla data e gli orari della consultazione; i programmi sono trasmessi anche nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.
2. I programmi di cui al presente articolo realizzati con caratteristiche di spot autonomo, sentito il parere dei Comitati promotori, sono trasmessi alla Commissione. Essa li valuta con le modalità di cui all'articolo 10.

Art. 5(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

1. La Direzione di RAI Parlamento, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, predispone e trasmette in rete nazionale un ciclo di Tribune riservate ai temi dei referendum, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:
a) i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per illustrare le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole;
b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in modo da garantire la parità di condizioni ed in rapporto all'esigenza, per ciascun quesito referendario, di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto a ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire;
c) i comitati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna Tribuna, anche in rapporto all’esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito.
2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011.
3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento alle competizioni elettorali in corso.
4. Qualora ai programmi di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l’indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un Comitato promotore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).
5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L’eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante: nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze. Le Tribune sono trasmesse dalle sedi RAI di norma in diretta; l’eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l’inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione di RAI Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 10.
7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente le consultazioni la RAI è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
8. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla RAI, diverse dalle Tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

Art. 6 (Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 10 del presente provvedimento.
4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 del presente provvedimento beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta. In tale richiesta essi:
a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto a ciascuno dei quesiti referendari per i quali richiedono i messaggi;
b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli comunicati dalla RAI alla Commissione;
d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario cui è riferita la domanda.
5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al relativo quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ad un quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.
6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 7(Informazione)


1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell’obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l’autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l’organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche. A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.
3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all’estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto dei referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che nei programmi imperniati sull’esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l’equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.
4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari alla consultazione.
5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d’ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 8(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa negli ultimi trenta giorni precedenti la consultazioni.


Art. 9
(Trasmissione per non udenti)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli e contrarie ai quesiti referendari e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.
2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 6 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 10(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, l’esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l’interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento. 
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, letterea) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

Art. 11(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale della RAI)

1. Il Consiglio d’amministrazione e il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

martedì 3 maggio 2011

L'enorme prezzo dell'informazione sul referendum

Per l'ennesima volta è slittata l'approvazione del regolamento sui referendum di giugno.

L'ultima seduta del Consiglio di vigilanza, tenutasi alle ore 20 non ha portato nessuna notizia positiva, a causa della mancanza del numero legale dovuta alle assenze della maggioranza; ma il presidente Sergio Zavoli ha manifestato il parere che nelle ultime ore si siano creati i presupposti per sbloccare una situazione ormai insostenibile e penalizzante per la cittadinanza italiana.

"Credo siano maturate le condizioni per le quali domani possano riprendere i lavori con l'intento comune di approvare il regolamento" ha dichiarato il Presidente della Commissione di Vigilanza RAI.
La notizia in se è confortante, ma la cosa sconcertante è che PdL e Lega hanno dato la loro disponibilità a proseguire i lavori sul regolamento del referendum solo a patto di avere una data certa in merito alla discussione sull'atto di indirizzo sul pluralismo.

Di certo non tutti sanno che questo documento, stilato dal berlusconiano Alessio Butti, ha come unico obiettivo contrastare una supposta mancanza di par condicio in Rai che porterebbe come risultati, tra gli altri: obbligatorietà del contraddittorio negli interventi comici (se è presente un comico di  sinistra deve anche essere presente uno di destra - farà fede forse il curriculum? ), due conduttori con diversa estrazione politica e culturale per non assistere a trasmissioni schierate, i conduttori saranno responsabili dell’attendibilità e della qualità delle fonti e delle notizie, sollevando la Rai da responsabilità civili e/o penali (addio a trasmissioni come Report dato l'elevato rischio personale per il conduttore).
Queste e altre modifiche (il testo completo potrete visionarlo seguendo questo link) elimineranno, di fatto, programmi di approfondimento e satira, per trasformarli in progetti controllati dal Governo Berlusconi. Lo stesso Butti ha definito necessaria "una televisione che rispecchi la maggioranza".

Se le cose non cambieranno il prezzo per essere informati sul referendum sarà molto alto.

lunedì 2 maggio 2011

Nucleare: breve storia di 60 anni "esplosivi"

Ontario, Canada - 12 dicembre 1952. 
Incidente di Livello 7
Presso i Laboratori Chalk River situati a pochi chilometri da Ottawa, un errore umano provocò la semidistruzione del nocciolo del reattore. Si verificarono parecchie esplosioni di idrogenop e dispersione di liquido radioattivo che, fortunatamente, non arrivò a contaminare il fiume Ottawa. Grazie all'ubicazione della centrale (era infatti in una zona semideserta) non vi furono vittime.

Kyshtym, Russia - 29 settembre 1957. 
Incidente di Livello 6
Presso l'impianto segreto di Mayak il malfunzionamento del sistema di raffreddamento in un serbatoio di stoccaggio.
L'esplosione del serbatoio di rifiuti radioattivi (esplosione che ha letteralmente gettato in aria il coperchio di cemento dal peso di 160 tonnellate) e la conseguente emissione di materiale radioattivo hanno provocato, si stima, circa 200 vittime di cancro anche se, data la segretezza sempre mantenuta, è impossibile avere dati certi in merito.

Windscale Pile, Regno Unito - 10 ottobre 1957. 
Incidente di Livello 5
Il nucleo di grafite del reattore nucleare di Windscale ha preso fuoco, liberando notevoli quantità di materiale radioattivo nell'ambiente circostante. 
La fuga ha reso necessaria la distruzione del latte prodotto in un area di 500 chilometri quadrati attorno alla centrale per un mese.
Si stima che l'incidente abbia provocato indirettamente 200/240 casi di cancro.

Saint Laurent des Eaux, Francia - 17 ottobre 1969
Incidente di Livello 4
50 kg di uranio in uno dei reattori raffreddati a gas sono entrati in fusione durante un'operazione di caricamento del reattore. Fortunatamente non vi furono fuoriuscite all'esterno di materiale radioattivo.

Tallinn, URSS - 1976. 
Salta in area una centrale nucleare sotterranea, provocando la morte di oltre 100 persone e contaminando centinaia di migliaia di chilometri.

Three Mile Island, USA - 28 marzo 1979. 
Incidente di Livello 5
Un malfunzionamento del sistema di raffreddamento ha provocato un parziale melt-down del nocciolo del reattore; la perdita di liquido di raffreddamento ha portato alla liberazione di una quantità significativa di materiale radioattivo.
Anche se ufficialmente non ci sono state vittime, uno studio dell'Università della Nord Carolina ha scoperto che i casi di cancro del polmone e di leucemia sono stati, nella zona soggetta agli effetti del disastro, da 2 a 10 volte più alti rispetto al normale.

Saint Laurent des Eaux, Francia - 13 marzo 1980
Incidente di Livello 4
Un incidente ha provocato la fusione di 20 kg di uranio nel reattore n ° 2 della centrale.
Una successiva analisi del 2000 ha fatto emergere come ancora fossero presenti nella Loira, da Saint Laurent fino alla foce, tracce di plutonio. 

Chernobyl, Ucraina - 26 aprile 1986
Incidente di Livello 7
Una esplosione ed il conseguente incendio rilasciarono una grande quantità di elementi radioattivi nell'atmosfera, la cosiddetta "nube tossica" che si sviluppò su gran parte della Russia occidentale e dell'Europa. Ad un certo punto si è temuto che una seconda esplosione molto più massiccia avesse potuto verificarsi,  rendendo inabitabile gran parte dell'Europa. 
E' considerato il peggior incidente nucleare centrale nella storia, ed è l'unico classificato come un evento di livello 7 sulla scala internazionale. La battaglia per contenere la contaminazione e prevenire una catastrofe maggiore in ultima analisi ha coinvolto oltre 500.000 lavoratori ed è  costata circa 18 miliardi di rubli, paralizzando l'economia sovietica.
Per quanto riguarda le stime sui morti causati dal disastro rimandiamo a questo nostro articolo.

Vandellos, Spagna - ottobre 1989. 
Incidente di Livello 3
Incendio in uno dei turboreattori della centrale spagnola. Nessun morto e nessuna fuoriuscita di materiale radioattivo.

Tokaimura, Giappone - 30 settembre 1999. 
Incidente di Livello 4
L'incidente è avvenuto mentre tre operai stavano preparando un piccolo lotto di combustibile per il reattore sperimentale. Decine di soccorritori e di residenti nelle vicinanze del disastro sono stati ospedalizzati e centinaia di migliaia di altri sono stati costretti a rimanere in casa per 24 ore. Almeno 667 i lavoratori, i soccorritori, e i residenti nelle vicinanze dell'incidente che sono stati esposti a radiazioni.

Sellafield, Regno Unito - 19 aprile 2005. 
Incidente di Livello 3
20 tonnellate di uranio e 160 chilogrammi di plutonio, sciolto in 83.000 litri di acido nitrico sono fuoriuscite nell'arco di alcuni mesi da un tubo rotto in una camera di acciaio inossidabile.

Roma, Italia - maggio 2006.
Presso i Laboratori Enea della Casaccia si è verificata una fuoriuscita di plutonio che ha contaminato sei persone addette allo smantellamento degli impianti. Tale accadimento è stato ammesso solo quattro mesi dopo.

Kruemmel, Germania - 28 giugno 2007. 
La centrale nucleare di Kruemmel è colpita da un incendio. Le fiamme raggiungono la struttura che ospita il reattore e si rende necessario fermare l’attività dell’impianto.

Fukushima, Giappone - 11 marzo 2011. 
Incidente di Livello 7
Gravissimi danni a più centrali causate da uno tsunami. Fuoriuscita notevole di materiale radioattivo. Contaminazioni atmosferiche e idriche.
La piena realtà dei fatti ancora non è nota.

domenica 1 maggio 2011

Buon Primo Maggio

A chi lavora, a chi non lavora.....
A chi vorrebbe lavorare, a chi non ne può più di lavorare....
A chi lavora per vivere, a chi vive per lavorare...
A chi ha avuto un'idea vincente, a chi non ha idea da che parte iniziare...
Alle donne che lavorano, agli uomini che lavorano...
Ai giovani che lavorano e a quelli che vorrebbero farlo....
A chi ha lavorato una vita....
A chi ha perso la vita sul lavoro...

Una persona senza un lavoro non è una persona libera, e nonostante tutto non dobbiamo mai smettere di ricordare che "L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro".

Buon Primo Maggio da "La parola ai Cittadini"