Gentile Cristina Fantinati,
innanzi tutto grazie di aver espresso la sua opinione sul mio blog (http://laparolaaicittadini.blogspot.com/2011/05/referendum-ancora-boicottaggi.html#comments), anche se si è trattato di un copia-incolla effettuato su tutta una serie di siti e blog (sassuoloonline; 9online solo per citarne un paio) sono dispiaciuto che lei definisca disinformati e disinformanti tutta una serie di soggetti, anche molto diversi da quelli nei cui rispettivi blog va ad esprimere la sua opinione.
“La legge che regola le competizioni elettorali è sempre quella, chi fa politica dovrebbe ormai conoscerla bene” dice lei…. e sicuramente si riferisce alla legge 212 del ‘56, visto che di quello parlo.
Orbene, la legge 212 del 1956 è stata scritta quasi 14 anni prima dell’introduzione normativa del referendum nell’ordinamento Italiano (infatti il 25 maggio 1970 veniva varata la legge che istituiva il referendum - visionabile sul sito della Camera dei Deputati seguendo questo link); le norme in questione, forse ingenuamente se le trasponiamo agli interessi politici odierni, si basano su un assunto palese: il confronto tra due fronti opposti: il SI ed il NO, e sono state scritte per tutelare questi portatori di interessi, invece Lei ed il suo partito/coalizione sono palesemente portatori dell’interesse al NON VOTO (e alla non informazione, come è ormai chiaro a tutta Italia), ed in quest’ottica riteniamo opportuno vedere il suo intervento a gamba tesa sul referendum. In nessuna norma è riportato il divieto di esporre bandiere in casa propria, infatti il riferimento normativo è palesemente rivolto agli spazi adibiti nel territorio pubblico, se la norma si riferisse alle proprietà private allora, con un altro paradosso degno di Zenone potremmo sostenere che si può stabilire un luogo privato come “apposito spazio” per le affissioni elettorali, d’altronde se una cosa è vera di conseguenza è falso anche il suo contrario, no?
Se a questo aggiungiamo che, per obbligarmi a rimuovere una bandiera dal mio balcone è necessario l’atto di una autorità giudiziaria (ricordiamo l’Art. 615 del codice penale: Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale: Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s’introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se l’abuso consiste nell’introdursi nei detti luoghi senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno), forse è un po’ più complicato di quanto lei possa considerare invadere la privacy delle persone; non dimentichiamo che la proprietà privata è un diritto Costituzionalmente tutelato (non lo ha forse ripetuto più volte Berlusconi quando si riferiva alle “festicciole” organizzate nelle sue ville?
Se Lei ed il suo partito foste tanto zelanti nel far rispettare le indicazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la quale continua ad “invitare” la RAI ad informare adeguatamente i cittadini sul referendum così come lo siete nel far togliere bandiere da abitazioni private sbandierando leggi ad uso e consumo dei propri interessi di parte, saremmo sicuramente un paese più informato e, di conseguenza, un paese migliore (e, forse, normale).
Cordiali saluti da La parola ai Cittadini
L’opera nell’immagine è di Javier Peñalba Cerrillo – SRR
0 commenti:
Posta un commento