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martedì 10 maggio 2011

Il destino del referendum sul nucleare si compirà dopo il 17 maggio

Da poco è stato reso noto l’ordine del giorno della seduta del 17 maggio 2011 della Camera dei Deputati.

L’ordine del giorno della 473ma seduta pubblica dell’Assemblea prevede al punto numero uno la “Discussione del disegno di legge (per la discussione sulle linee generali): Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo (Approvato dal Senato)”

Si avrà, quindi, mercoledì prossimo l’inizio dell’iter inerente l’esame del disegno di legge che molto probabilmente segnerà il destino del referendum, sempre che l’esame termini in tempo utile per estrinsecare i propri effetti (cosa della quale non abbiamo molti dubbi). Di tale disegno di legge abbiamo abbondantemente parlato nel nostro precedente articolo seguente l’approvazione del ddl in commissione alla Camera avvenuto il 5 maggio e ricordiamo in proposito come tutte le richieste abrogative e modificative previste nel referendum sul nucleare siano state accolte.

La discussione assembleare al senato è iniziata il 12 aprile 2011 e si è conclusa il 20 aprile 2011 con l’approvazione del disegno di legge. Se non interverranno modifiche al ddl durante l’esame alla Camera (che comporterebbero un rinvio al Senato per un ulteriore esame) esso sarà definitivamente approvato.

Da un lato il risultato che si otterrebbe dall’approvazione del disegno di legge è lo stesso che deriverebbe dal successo del referendum sul nucleare. A questo punto viene spontaneo chiedersi perchè il governo abbia agito in tal modo, smentendo nei fatti la propria linea politica sull’energia prevista nel programma di governo (anche se il programma di governo è volutamente generico, al punto 1.2.5 parla di “partecipazione ai progetti europei di energia nucleare di ultima generazione”) e, soprattutto, effettuando una così brusca inversione di rotta in così poco tempo visto che le leggi modificate hanno meno di 3 anni e sono stati tra i primi provvedimenti del quarto governo Berlusconi e, nell’arco di pochi giorni si è passati da una possibile moratoria di un anno sull’onda emotiva della catastrofe nucleare giapponese, all’accoglimento totale delle richieste referendarie.

Forse alcuni sondaggi, sconosciuti ai cittadini, hanno destato qualche preoccupazione in qualcuno?

Forse per qualcuno è LEGITTIMO IMPEDIRE al popolo di esprimersi?

Forse non fa sempre comodo appellarsi alla volontà popolare per giustificare le proprie azioni?

venerdì 6 maggio 2011

Referendum: anche l’acqua a rischio

Dopo l’approvazione del decreto legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo" approvato ieri dalle commissioni riunite Bilancio e Cultura che, a nostro avviso, cancella le basi del referendum sul nucleare come abbiamo riportato in questo articolo, il Governo ha approvato il Decreto legge in materia di “Misure urgenti per lo sviluppo” il quale, tra le altre cose, prevede la norma sull’Autorità per l’acqua.

Il ministro dell’ambiente Prestigiacomo ha dichiarato che "L'organismo sarà autonomo, di nomina parlamentare con maggioranza qualificata dei 2/3, e raccoglierà ampliandola e perfezionandola l'eredità della Commissione "Conviri" che finora ha ben operato presso il Ministero dell'Ambiente".

Questo organismo avrà il compito di vigilare sulle risorse idriche e di effettuare opera di regolazione, anche tariffaria, delle medesime. Il ministro ha poi aggiunto che, in questo modo, "Ci saranno più garanzie per cittadini e per l'ambiente, più poteri regolatori sulle tariffe e sanzionatori per perseguire ogni possibile abuso”.

In base a quanto previsto in quest’ultimo decreto legge è possibile che ci siano delle ripercussioni sui referendum sull’acqua? Teoricamente no, visto che i due quesiti riguardano uno la privatizzazione dei soggetti gestori delle risorse idriche ed uno la possibilità che i prezzi vengano influenzati dal capitale investito. La norma, infatti, non cancella l’art. 23 bis  della Legge n. 133 del 6 agosto 2008 che prevede l’affidamento del servizio idrico a soggetti privati scelti tramite procedura di gara o l’affidamento a società a capitale misto pubblico-privato e non modifica neanche la sostanza del secondo quesito referendario sull’acqua che prevede l’abrogazione del comma 1 dell’art. 154 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (articolo che prevede che il gestore del servizio idrico possa definire il prezzo del servizio anche in base a quanto egli ha investito nello stesso). Maggiori dettagli in merito saranno comunque disponibili nel momento in cui il testo del decreto approvato ieri sarà disponibile.

Rimane molto curioso l’atteggiamento del Governo che sta battendo tutte le strade, siano esse inerenti la normazione, siano esse inerenti l’informazione (basti vedere quanto abbiamo scritto sulla questione Referendum e RAI) per “boicottare” i referendum. A tal proposito ci chiediamo da cosa derivino queste ultime proposte normative… se da una effettiva convinzione sostanziale (e allora ci chiediamo come mai non si sia seguita tale linea politica già in precedenza invece di aver posto in essere normative totalmente contrarie) o se da una mera questione di opportunità legata al referendum di cui si parla di meno: quello sul legittimo impedimento.

venerdì 22 aprile 2011

Il destino dei referendum

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1978.
Abbiamo deciso di iniziare questo articolo con una importante pronuncia della corte Costituzionale datata 16 maggio 1978, il cui testo completo è presente al seguente link perchè il quesito referendario sull'energia nucleare è a rischio dopo l'azione di governo che definisce una moratoria di un anno in merito alla problematica nucleare e condiziona l'eventuale installazione di centrali nucleari sul territorio nazionale agli esiti degli stress test previsti dall'unione europea in materia.
Anche i due referendum sull'acqua stanno correndo dei rischi, in quanto sembrano essere in programma alcune modifiche al decreto Ronchi, il quale ha disposto la privatizzazione dei servizi idrici: la gestione del servizio idrico rimarrebbe in mano ai privati scelti con bando di gara (e alle società miste con importante capitale privato), ma le tariffe verrebbero definite o dall’Autorità per l’Energia o dal Conviri, la Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche (quindi senza avere una definizione delle tariffe influenzata dal capitale investito, come è ora stabilito).
Sarà la Corte di Cassazione ad esprimersi in merito alla decadenza o meno dei referendum e, se tale decadenza riguardi per intero o solo in parte i singoli quesiti.
In ogni caso la Suprema Corte dovrà stabilire non solo l'insistenza di questi provvedimenti governativi sulle norme oggetto di referendum, ma anche che i principi ispiratori delle norme che si intendono abrogare siano effettivamente modificati.