venerdì 22 aprile 2011

Il destino dei referendum

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1978.
Abbiamo deciso di iniziare questo articolo con una importante pronuncia della corte Costituzionale datata 16 maggio 1978, il cui testo completo è presente al seguente link perchè il quesito referendario sull'energia nucleare è a rischio dopo l'azione di governo che definisce una moratoria di un anno in merito alla problematica nucleare e condiziona l'eventuale installazione di centrali nucleari sul territorio nazionale agli esiti degli stress test previsti dall'unione europea in materia.
Anche i due referendum sull'acqua stanno correndo dei rischi, in quanto sembrano essere in programma alcune modifiche al decreto Ronchi, il quale ha disposto la privatizzazione dei servizi idrici: la gestione del servizio idrico rimarrebbe in mano ai privati scelti con bando di gara (e alle società miste con importante capitale privato), ma le tariffe verrebbero definite o dall’Autorità per l’Energia o dal Conviri, la Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche (quindi senza avere una definizione delle tariffe influenzata dal capitale investito, come è ora stabilito).
Sarà la Corte di Cassazione ad esprimersi in merito alla decadenza o meno dei referendum e, se tale decadenza riguardi per intero o solo in parte i singoli quesiti.
In ogni caso la Suprema Corte dovrà stabilire non solo l'insistenza di questi provvedimenti governativi sulle norme oggetto di referendum, ma anche che i principi ispiratori delle norme che si intendono abrogare siano effettivamente modificati.


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