Atto di indirizzo sul pluralismo dell'informazione Rai - Ultima Versione
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Premesso che:
Il Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, conferisce, in particolare agli articoli 47, 49 e 52, vari compiti di valutazione, di controllo e gestionali sull'attività della società concessionaria di servizio pubblico radiotelevisivo da parte del governo, che si affiancano a quelli attribuiti dalla legislazione vigente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Il Testo Unico, ferma restando la superiorità gerarchica delle norme costituzionali, richiama gli obblighi di correttezza ed obiettività dell'informazione, in particolare all'articolo 7, comma 2, ribadisce la "presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo da favorire la libera formazione delle opinioni", la garanzia dell'accesso " di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizione di parità di trattamento e di imparzialità " e "l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni".
Il Trattato di Lisbona pone il pluralismo dell'informazione alla base dei principi fondanti dell'Unione europea ed include tra i diritti fondamentali dell'Unione il rispetto della dignità umana e della vita privata e familiare. Le Autorità audiovisive del Mediterraneo, nella Dichiarazione approvata a Reggio Calabria il 3 ottobre 2008, hanno proclamato "valori comuni e condivisi dei Paesi dell'area" il rispetto della dignità della persona umana, lo Stato di diritto, il pluralismo e la libertà d'informazione, la tutela dei minori, la lotta contro l'odio e la violenza per motivi di discriminazione. Il progetto di monitoraggio della "corporate reputation", affidato dalla Rai ad un istituto di ricerche specializzato, ha evidenziato come qualche criticità sia stata rilevata "sulla non obiettività e non imparzialità dell'informazione e sul mancato rispetto del pluralismo delle opinioni" (relazione Agcom 2010). Quindi "un'informazione poco obiettiva e il mancato rispetto del pluralismo delle opinioni politiche, culturali e sociali si confermano punti critici". (relazione Agcom 2010). "Tutela del principio del pluralismo" non significa lottizzazione numerica degli spazi e degli operatori tra i partiti, ma corretta rappresentazione della pluralità delle posizioni in cui si articola il dibattito politico-istituzionale e delle diverse ispirazioni culturali. Tutte le diverse matrici culturali del Paese hanno dignità e diritto ad esprimere la propria visione progettuale e la propria interpretazione della realtà. Non appare sufficiente affidarsi alle più recenti innovazioni tecnologiche e alla conseguente diffusione del sistema digitale per definire appagate le esigenze del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione nell'ambito del servizio pubblico.
La nozione di servizio pubblico, quale emerge dall'articolato del Testo Unico, e secondo i canoni più volte ribaditi anche dalle deliberazioni dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, significa certamente capacità di includere tutte le diverse posizioni, ma anche rispetto delle proporzioni democratiche, in altre parole considerazione di quali siano gli orientamenti della maggioranza dei cittadini espressi attraverso la sovranità popolare, base imprescindibile di ogni democrazia. Spesso, invece, accade esattamente il contrario, relegando in posizioni assolutamente minoritarie le idee, i valori e le proposte della maggioranza degli italiani. E' auspicabile una Rai aperta, nella quale nessuna voce, rispettosa della deontologia professionale e del codice etico dell'informazione, rischi la soppressione, ma anzi se ne aggiungano di nuove e di diversa propensione culturale.
La prima legge organica di riforma del sistema radio televisivo, la Legge num. 223 del 1990, definì i principi fondamentali del sistema: "il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione". Le successive leggi definite "di sistema", hanno mantenuto fede a tale principio agevolando ed incentivando una straordinaria evoluzione tecnologica.
Anche la giurisprudenza costituzionale ha più volte richiamato il vincolo, imposto dalla Costituzione al legislatore, di assicurare il pluralismo delle voci, espressione della libera manifestazione del pensiero e di garantire, in tal modo, il fondamentale diritto del cittadino all'informazione oggettiva ed equilibrata garantito dall'art. 21 della Costituzione.
I principi e i valori del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione sono stati richiamati in diverse Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea. In particolare all'art. 11, comma 2 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, si
sancisce espressamente il rispetto del pluralismo e la libertà dei media.
in ragione di quanto sopra formula il seguente atto di indirizzo nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo:
1. Per garantire le più elementari norme in materia di informazione corretta ed imparziale occorre un sostanziale rispetto delle regole condivise e al tempo stesso cogenti su richiamate da parte degli operatori della comunicazione impegnati nel servizio pubblico, siano essi giornalisti, conduttori, opinionisti o ospiti.
2. In ottemperanza a quanto sopra richiamato è indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa. Non è contestabile a giornalisti o opinionisti del servizio pubblico il diritto di esprimere un'opinione, è semmai da valutare il pericolo che quell'opinione diventi "la" verità e non "una" verità. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere temi di attualità politica e sociale, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.
3. La Rai, che all’interno dei suoi palinsesti rivela un forte squilibrio, si impegni ad aumentare l'offerta di approfondimenti giornalistici affidati a conduttori di diversa estrazione culturale mostrando particolare attenzione alla collocazione oraria e di Rete dei nuovi format. Questo nella prospettiva di un rafforzamento del pluralismo aggiuntivo che non sopprime voci, ma ne aggiunge altre di diverso orientamento.
4. Il pluralismo non va inteso solo nell’ambito strettamente politico o partitico, esso è una nozione a più ampio spettro. E’ vero che per approfondire un tema di attualità non è necessaria la presenza di politici, in rappresentanza di partiti, in studio. Si può facilmente attingere da altri ambienti in grado di rappresentare le diverse opinioni sulla materia in discussione, dando vita così ad un contraddittorio scevro da condizionamenti o contagi di natura partitica, in quanto non è detto che il pluralismo dei partiti debba sempre essere il pluralismo del Paese.
5. Se è vero che il pluralismo non può essere solo quello dei partiti, vero è che i partiti, come evidenzia il dettato costituzionale, restano il cardine del sistema democratico e, come tali, non possano essere oggetto di ostentato ostracismo da parte del servizio pubblico. Tutti i partiti presenti in Parlamento devono trovare, in proporzione al proprio consenso, opportuni spazi nelle trasmissioni di approfondimento giornalistico e il rispetto di tale disposizione viene affidato al buon senso dei conduttori e dei direttori di Rete o Testata.
6. Tutte le trasmissioni di approfondimento devono garantire la completezza dell’informazione attraverso un corretto ed equo contraddittorio e la pluralità dei punti di vista.
7. La Rai studi e sperimenti format di approfondimento giornalistico innovativi che prevedano anche la presenza in studio di due conduttori di diversa estrazione culturale.
8. La Rai si impegni a ridurre il numero di programmi a conduzione tradizionale a vantaggio di format che trattino il tema della puntata attraverso servizi giornalistici - d'inchiesta o di approfondimento tematico - realizzati da risorse professionali interne all'Azienda.
9. I programmi di informazione e di approfondimento che si occupano di vicende giudiziarie, nell'esercizio del diritto di cronaca, devono rispettare le garanzie fissate dalla legge, alla luce del fondamentale principio costituzionale della presunzione d’innocenza. Quando l'informazione radio televisiva segue l'iter di un processo deve dare giusto rilievo alle conclusioni dello stesso, anche quando siano assolutorie.
10.L'innovazione tecnologica consente una sorta di interazione da parte dei cittadini che seguono i programmi e che possono esprimere la propria opinione attraverso la posta elettronica o l'invio di sms. Tale partecipazione attiva al programma da parte dei telespettatori o dei radioascoltatori deve essere oculatamente gestita e filtrata dal conduttore e dalla redazione, per consentire a tutti libertà di pensiero, nel più totale rispetto degli altri ospiti e delle loro opinioni.
11.E' opportuno sottolineare che le rilevazioni condotte attraverso televoto sono prive del valore statistico proprio dei sondaggi condotti su un campione rappresentativo della popolazione.
12.Per quanto riguarda la presenza di pubblico in studio si richiamano la Carta dei diritti e dei doveri degli operatori del servizio pubblico radiotelevisivo, il Codice etico e le indicazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché le disposizioni regolamentari impartite dall'Azienda che non ne prevedono l'impiego in quanto eventuali manifestazioni di consenso (applausi) o di dissenso (comunque espresso) potrebbero condizionare la percezione del contenuto del dibattito da parte del telespettatore o del radioascoltatore.
13.In ottemperanza a quanto previsto dal Testo Unico (articolo 7 comma 2) si evitino all'interno di programmi di approfondimento giornalistico metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni. Nella fattispecie rientrano le interpretazioni, a opera di attori professionisti, delle conversazioni telefoniche intercettate.
14.I contributi intesi quali filmati, tabelle, schede e quant'altro non possono avere profilo rappresentativo di una tesi precostituita funzionale all'attacco diretto o indiretto degli ospiti presenti in trasmissione o di soggetti che, in quanto assenti, non possono difendersi.
15.L'inalienabilità del diritto di cronaca è valore prezioso e irrinunciabile per gli organi di informazione, ma appare necessario coniugare tale diritto con il rispetto per il pubblico, in particolare nei programmi normalmente in onda nella cosiddetta “fascia protetta” in cui è indispensabile evitare morbosità, dettagliate descrizioni di omicidi e violenze di ogni natura. Il riferimento a recenti efferati fatti di sangue è scontato. La spettacolarizzazione delle depravazioni e delle oscenità non giova alla qualità del servizio pubblico, né più in generale all'etica dell'informazione.
16.La Rai, potenziando l’attività del Comitato editoriale che deve essere opportunamente coordinata dalla Direzione generale, razionalizzi l'offerta delle trasmissioni di approfondimento giornalistico, in merito ai contenuti e alla collocazione nei palinsesti, allo scopo di evitare ridondanze e sovrapposizioni che possono rendere confusa l'offerta Rai, riducendo la libertà di scelta degli utenti. Per garantire l'originalità dei palinsesti è opportuno, in linea generale, che i temi prevalenti - di attualità, politica o cronaca - trattati da un programma non costituiscano oggetto di approfondimento di altri programmi, anche di altre Reti, almeno nell'arco degli otto giorni successivi alla loro messa in onda. La ragionevole attuazione di questo principio è affidata alla Direzione generale, al fine di evitare ripetizioni artificiose o, per contro, la compressione di temi socialmente e politicamente rilevanti.
17.E' un dato di fatto innegabile che la settimana di lavori parlamentari si concentri in prevalenza dal martedì mattina al giovedì sera. Le prime serate Rai del martedì e del giovedì sono occupate stabilmente da programmi di approfondimento politico, espressione di una chiara sensibilità di parte. Si tratta di due collocazioni di palinsesto particolarmente privilegiate, poiché, tradizionalmente, il lunedì è privo di attività politica e televisivamente è dedicato alla fiction, mentre il mercoledì è generalmente dedicato alle competizioni calcistiche ed il venerdì si dà spazio a programmi di varietà.
Alla luce di tali osservazioni, per porre fine a questo evidente squilibrio, la Rai sperimenti l'apertura di due spazi informativi e/o di approfondimento di diversa estrazione culturale, affidati ad altri conduttori, posizionati, negli stessi giorni, alla stessa ora, sulle stesse reti e con le stesse risorse di quelli già esistenti.
L'obiettivo è raggiungere una equilibrata alternanza settimanale di format, aumentare l'offerta televisiva ed attuare i principi di "par condicio" tra tutti gli operatori dell'informazione, evitando in tal modo di dar spazio nella fascia di prime time, unicamente ai professionisti dell'informazione espressione di una medesima matrice culturale, che occupano, da molti anni, quegli spazi televisivi.
18.Il conduttore è sempre responsabile dell’attendibilità e della qualità delle fonti e delle notizie, sollevando la Rai da responsabilità civili e/o penali, connesse con un’informazione parziale o non veritiera. Il conduttore non solo deve essere imparziale, ma anche apparire tale nella sostanza moderando la trasmissione in modo da garantire agli ospiti equità nella distribuzione dei tempi e l'assoluta imparzialità della linea editoriale del programma. I partecipanti al dibattito accettano l’autorità del moderatore come arbitro chiamato ad assicurare l’imparzialità, la correttezza e la comprensibilità del dibattito stesso.
19.È compito essenziale del conduttore garantire in tempo utile, al più tardi nella prima puntata successiva, l’esercizio del diritto di rettifica a beneficio di qualunque soggetto sia stato destinatario di informazioni contrarie alla verità o comunque lesive e che non abbia avuto alcuna possibilità di difendersi.
20.Non può essere consentita la conduzione di programmi di approfondimento o la direzione di Rete o Testata a chiunque abbia interrotto la professione giornalistica per assumere ruoli politici, esponendosi quale rappresentante di un partito, poiché l'immagine di conduttore o di direttore del servizio pubblico non può in nessun modo essere collegata ad un partito.
21.Per quanto riguarda i notiziari, siano essi tele o radio giornali, deve essere preservata, come in qualsiasi prodotto editoriale, la possibilità per il direttore o per altri commentatori da lui indicati di esprimere liberamente opinioni personali, a patto che queste siano distinte dalle notizie.
(Fonte: http://www.alessiobutti.it/)